ATTI REGIONALI LEGGI REGIONALI Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25 Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilit 2026) pag. 31518 Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 Bilancio di previsione 2026/2028 pag. 31550 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI ____________________________________________ Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25 concernente: Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilit 2026) Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento) 1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dellallegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2026/2028 definito come segue: a) previsione entrate - anno 2026: euro 6.115.790.276,31; b) previsione entrate - anno 2027: euro 5.264.599.737,45; c) previsione entrate - anno 2028: euro 5.003.208.202,61. Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028) 1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B Rifinanziamento per gli anni 2026/2028 delle leggi regionali allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati. 2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D1 Cofinanziamenti regionali a programmi statali, allegata a questa legge. 3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa nei limiti degli importi indicati nella Tabella D2 Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari, allegata a questa legge. 4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E Autorizzazioni di spesa, allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati. CAPO II Disposizioni finanziarie Art. 3 (Disposizioni in materia di canoni di concessione per lutenza di acqua pubblica) 1. Per lanno 2026, nelle more della definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per lutenza di acqua pubblica con le modalit di cui al comma 2 dellarticolo 5 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dellarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e disposizioni normative), continuano ad applicarsi i canoni annui rideterminati ai sensi del comma 2 dellarticolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilit 2024)), come da Tabella F allegata alla legge medesima. Art. 4 (Modifiche alla l.r. 71/1997) 1. La lettera b) del comma 8 dellarticolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attivit estrattive) sostituita dalla seguente: b) il 50 per cento alla Regione per attivit di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse, di aree degradate e di ambienti naturali connessi, nonch per le correlate attivit di pianificazione, programmazione e controllo, ivi comprese la gestione e la manutenzione del catasto delle cave e del relativo sistema informativo, anche ai fini della Strategia di Sviluppo sostenibile.. 2. Dopo larticolo 26 della l.r. 71/1997 inserito il seguente: Art. 26 bis (Disposizioni finanziarie) 1. Le entrate derivanti dallapplicazione della lettera b) del comma 8 dellarticolo 17, stimate in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028, sono introitate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2026/2028. 2. Per lattuazione degli interventi previsti dalla lettera b) del comma 8 dellarticolo 17 autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, la spesa massima di euro 1.000.000,00 per ciascun anno del triennio 2026/2028 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 come segue: a) euro 950.000,00 a carico della Missione 9, Programma 2, Titolo 2; b) euro 50.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1. 3. Lutilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi del comma 2 subordinato agli effettivi incassi delle entrate disciplinate dal comma 1. 4. Per gli esercizi successivi, allautorizzazione delle spese previste da questa legge, quantificate nei limiti delle entrate di cui al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio. 5. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.. Art. 5 (Modifiche alla l.r. 35/2001) 1. La lettera c) del comma 4 dellarticolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale allIRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attivit produttive) sostituita dalla seguente: c) agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dellarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti nelle sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 46 del medesimo d.lgs. 117/2017;. 2. Alla lettera b) del comma 5 bis dellarticolo 1 della l.r. 35/2001, le parole: al 31 dicembre 2022 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2025. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. 4. Dallapplicazione delle disposizioni di questo articolo deriva un minore gettito stimato di complessivi euro 983.350,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa dello stato di previsione delle entrate e gi compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2026/2028. Art. 6 (Modifica alla l.r. 20/2011) 1. Larticolo 11 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011) sostituito dal seguente: Art. 11 (Disposizioni in materia di Irap) 1. Le aliquote IRAP di cui allarticolo 16, comma 1-bis, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attivit produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch riordino della disciplina dei tributi locali) sono maggiorate dello 0,83 per cento.. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Art. 7 (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida per lanno 2026) 1. Ai nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dellanno 2026, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dellarticolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilit 2023)). 2. Dallapplicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 dello stato di previsione delle entrate e gi compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2026/2028. Art. 8 (Modifica alla l.r. 19/2023) 1. Al comma 15 dellarticolo 33 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio), dopo le parole: entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge sono inserite le seguenti: , nonch, solo in caso di varianti puntuali e non generali, non oltre 18 mesi successivi alla scadenza del predetto termine di 24 mesi. Art. 9 (Disposizioni sul Consiglio di amministrazione dellEnte regionale per labitazione pubblica delle Marche) 1. Il Consiglio di amministrazione dellEnte regionale per labitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche) di cui allarticolo 23 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) decade dalla data di costituzione del nuovo, che deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2026. Art. 10 (Modifiche alla l.r. 4/2015) 1. Il comma 1 dellarticolo 18 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico) sostituito dal seguente: 1. Lindennit di residenza prevista dallarticolo 115 del r.d. 1265/1934 e dalla legge 221/1968, a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali determinata per ciascuna farmacia, in conformit a quanto previsto dallarticolo 17 dellAccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dellarticolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), di cui allIntesa nella Conferenza Stato-Regioni del 6 marzo 2025.. 2. Dopo il comma 1 dellarticolo 18 della l.r. 4/2015, come modificato da questo articolo, inserito il seguente: 1 bis. Lindennit di cui al comma 1 non pu essere n superiore a euro 1.800,00 n inferiore allimporto dellonere dellindennit di residenza di cui al primo comma dellarticolo 6 della legge 221/1968.. Art. 11 (Proroga del termine di cui allarticolo 3, comma 2, della l.r. 5/2024) 1. Il termine di cui al comma 2 dellarticolo 3 della legge regionale 27 marzo 2024, n. 5 (Interventi per la valorizzazione della figura e dellopera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche), previsto per il 31 dicembre 2025, prorogato al 31 dicembre 2026. Art. 12 (Modifiche alla l.r. 19/2022) 1. Al comma 7 dellarticolo 29 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il predetto trattamento pu essere integrato di unulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori.. 2. Al comma 9 dellarticolo 48 della l.r. 19/2022, le parole: 31 dicembre 2025 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2026. CAPO III Disposizioni finali Art. 13 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2026/2028, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2026/2028. Art. 14 (Dichiarazione di urgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2026. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 30 dicembre 2025 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _____________________________________________________________________ AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota allart. 1, comma 1 Il testo del paragrafo 7 dellallegato 4/1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Alleg. 4/1 - Omissis Par. 7 (La legge di stabilit regionale) - In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalit regionale, le regioni adottano una legge di stabilit regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Essa provvede, per il medesimo periodo: a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce; b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa; d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi; e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilit dalle leggi vigenti; f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio; g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica. La legge di stabilit trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilit, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati. Note allart. 3, comma 1 - Il testo del comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 31 luglio 2024, n. 16 (Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e disposizioni normative), il seguente: Art. 5 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 25/2023 e disposizioni in materia di canoni di concessione relativi alle utenze di acqua pubblica) - Omissis 2.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina statale vigente, definisce l'applicazione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2022 (Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica). - Il testo del comma 2 dellarticolo 10 della l.r. 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche. Legge di stabilit 2024), il seguente: Art. 10 (Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e modifiche alla l.r. 5/2006) - Omissis 2. Per l'anno 2024, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46, comma 1, della l.r. n. 5/2006, sono rideterminati come da tabella allegata (Tabella F). Omissis Fine modulo Nota allart. 4, comma 1 Il testo vigente dellarticolo 17 della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delleattivit estrattive), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 17 (Convenzione tra imprenditori e Comuni) 1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il 31 gennaio del biennio successivo all'anno di riferimento, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantit di materiale estratto nell'anno, secondo la seguente tabella: TARIFFA PER MATERIALI DI CAVA da applicare al volume utile misurato in banco a) Materiali di prevalente uso industriale (classe) (denominazione) (tariffa /m3) a1) Sabbia e ghiaia 0,71 a2) Marne 0,42 a3) Argille, aggregati argillosi e sabbiosi 0,42 a4) Arenarie 0,42 a5) Conglomerati 0,60 a6) Calcari massicci 1,40 a6) Calcari stratificati 1,20 a6) Materiale detritico 0,60 a7) Gesso 0,35 b) Materiali di prevalente uso ornamentale (classe) (denominazione) (tariffa /m3) b1) Calcari 1,00 b2) Travertino 0,60 b3) Gesso 0,60 b4) Arenaria 0,60 2. Le tariffe sono aggiornate dalla Giunta regionale secondo le variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi delle industrie estrattive. 3. In caso di dissenso fra il Comune e il titolare dell'autorizzazione o della concessione sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati, si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contraddittorio tra le parti da un tecnico iscritto all'albo designato dal Presidente della Provincia. 4. La convenzione di cui al comma 1 prevede anche l'accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Essa deve essere di durata superiore fino a diciotto mesi a quella del progetto e di entit tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale cos come prevista dai progetti di cui agli articoli 9 e 11, nonch la copertura delle eventuali penali per il ritardo nei pagamenti. 5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 4 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 6 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari all'8 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato negli ulteriori successivi novanta giorni. 5 bis. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 non si cumulano. 6. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni per il versamento del contributo, l'Autorit competente dichiara la sospensione dell'autorizzazione o della concessione dandone contestualmente comunicazione alla Provincia e alla Regione. La sospensione cessa al momento dell'effettuazione del pagamento ai sensi del comma 5. 7. Trascorso inutilmente un anno dalla data di sospensione di cui al comma 6, l'autorit competente dichiara decaduta l'autorizzazione o la concessione e provvede all'escussione della fidejussione. 8. Il Comune versa, entro il 31 marzo di ogni anno, parte del contributo come di seguito specificato: a) il 10 per cento alla Provincia; b) il 50 per cento alla Regione per attivit di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse, di aree degradate e di ambienti naturali connessi, nonch per le correlate attivit di pianificazione, programmazione e controllo, ivi comprese la gestione e la manutenzione del catasto delle cave e del relativo sistema informativo, anche ai fini della Strategia di Sviluppo sostenibile. 8 bis. Nei casi di cui al comma 5 il Comune provvede ad informare tempestivamente la Provincia e la Regione ed effettua il versamento di cui al comma 8, comprensivo delle maggiorazioni applicate, entro i trenta giorni successivi alla riscossione del pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione. Nota allart. 5, commi 1 e 2 Il testo vigente dellarticolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari inmateria di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e diimposta regionale sulle attivit produttive), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 1 (Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF) - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentati del 7,98 per cento. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1 gennaio 2002 e relativi ai periodi fissi posteriori a tale data. 3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attivit produttive (I.R.A.P.) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 elevata al 5,15 per cento. 4. L'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 non si applica: a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019; b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta; c) agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti nelle sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 46 del medesimo d.lgs. 117/2017; d) (lettera abrogata dall'art. 34, comma 1, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19); e) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), del d.lgs. n. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attivit commerciale; e bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attivit economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005; e ter) al settore "altre attivit dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attivit economiche 92.3, a decorrere dal periodo d'imposta 2005. e quater) ai soggetti passivi di cui allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attivit economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure: 1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00; 2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00; 3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00; 4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00. 4 bis. L'aliquota di cui al comma 3 ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 5. L'aliquota di cui al comma 3 ridotta all'1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991. 5 bis. L'aliquota di cui al comma 3 ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attivit economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del d.m. 27 febbraio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno; b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano: 1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al d.m. 28 novembre 2000 del Ministero dell'universit, ricerca scientifica e tecnologica; 2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualit aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilit o modello ornamentale; 4) (numero abrogato dallart. 5, comma 2, della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49) 5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessi nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le societ controllate o collegate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, lincremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. 6. Ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivit produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch riordino della disciplina dei tributi locali) che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, spetta una deduzione dalla base imponibile fino ad euro 12.000 per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione incrementata fino all'importo di 24.000 euro nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con et non inferiore a cinquanta anni. La deduzione ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale. La deduzione non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le societ controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2014 possono usufruire della deduzione con riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attivit che assorbono anche solo in parte attivit di imprese giuridicamente preesistenti. 7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Nota allart. 7, comma 1 Il testo del comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche. Legge di stabilit 2023), il seguente: Art. 5 (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida) - 1.A decorrere dal 1 gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualit successive. Omissis Fine modulo Fine modulo Nota allart. 8, comma 1 Il testo vigente dellarticolo 33 della l.r. 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 33 (Norme transitorie) -1. All'esito della procedura di verifica e adeguamento del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) in attuazione dell'intesa con il Ministero della cultura sottoscritta ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 42/2004, il piano adeguato con valore di PPR (qui di seguito PPR) approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, sulla base dell'accordo con il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Si applica il procedimento di cui all'articolo 9 di questa legge. 2. La formazione del PTR avviata dalla data di entrata in vigore di questa legge e il piano approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro sei mesi dalla data di approvazione del PPR. 3.I PTCP sono approvati dalle Province entro sei mesi dall'approvazione del PTR. 4. I PUG sono approvati dai Comuni entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. 5.Fino alla data di entrata in vigore del PPR resta fermo il PPAR vigente. 6.Fino alla data di entrata in vigore del PTR resta fermo il Piano di indirizzo territoriale (PIT) vigente. 7.Fino alla data di entrata in vigore dei PTCP restano fermi i piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti. 8.Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalit e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992. Gli eventuali programmi di fabbricazione (PdF) ancora vigenti decadono in ogni caso, in assenza del PUG, decorsi ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP o comunque decorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016). 9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonch i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge. 10. Continuano, altres, ad applicarsi gli atti regionali di indirizzo e gli atti finalizzati all'applicazione delle disposizioni abrogate che risultano compatibili con le disposizioni di questa legge, fino all'applicazione dei corrispondenti atti attuativi della medesima. 11.La Commissione regionale e le Commissioni locali per il paesaggio gi costituite alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla naturale scadenza, secondo le disposizioni della legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e i relativi provvedimenti attuativi. Nelle more dell'approvazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 10 dell'articolo 29, per la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella medesima l.r. 34/2008, anche se abrogata da questa legge. 12. Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonch la possibilit di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 esclusivamente: a)le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992 con le procedure ivi previste; le varianti di cui al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 sono altres ammesse, qualora finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, anche se incidenti sul dimensionamento globale del piano, fermo restando il rispetto degli altri parametri previsti dal medesimo comma 5; b)le varianti finalizzate a conformare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti al PPR ai sensi del comma 7 dell'articolo 8, con la procedura di cui all'articolo 15. A tal fine il documento programmatico previsto dal medesimo articolo 15 sostituito dalla proposta tecnica preliminare di variante, corredata del documento di verifica di assoggettabilit alla VAS. 13.Le varianti di cui all'articolo 26 quater della l.r. 34/1992 nonch quelle di cui al comma 15 di questo articolo non possono essere adottate qualora prevedano ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica. A tal fine si considerano edificate le aree, ricadenti nelle zone C e D di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, per le quali sono stati gi rilasciati i titoli abilitativi edilizi. E' comunque consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attivit produttive, purch le nuove aree siano contigue a quelle gi edificate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale). 14.E' fatta in ogni caso salva la possibilit per i Comuni di approvare il PUG di cui all'articolo 14 fin dalla data di entrata in vigore di questa legge e prima dell'approvazione degli strumenti di pianificazione degli altri livelli istituzionali, con le procedure di cui all'articolo 15 che prevedono l'intervento della conferenza di CeVI. Nelle more dell'approvazione del PPR il Ministero della cultura si esprime in ordine agli aspetti d competenza nell'ambito della conferenza medesima. 15. Fermo restando quanto stabilito dal comma 13, con le modalit di cui agli articoli 4 e 15 e fatto salvo quanto diversamente stabilito da questo comma, altres consentito apportare varianti ai PRG vigenti diverse da quelle indicate dal comma 12, purch il Comune ne approvi la proposta tecnica preliminare, corredata del documento di verifica di assoggettabilit alla VAS, entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, nonch, solo in caso di varianti puntuali e non generali, non oltre 18 mesi successivi alla scadenza del predetto termine di 24 mesi. Per le finalit di questo comma la proposta tecnica preliminare di variante di cui al primo periodo sostituisce il documento programmatico di cui all'articolo 15 ai fini della prima conferenza di CeVI e della prosecuzione del procedimento per l'adozione e l'approvazione della variante di cui al medesimo articolo 15. Per l'attuazione delle varianti di cui a questo comma si applicano le disposizioni della l.r. 34/1992. 16. Fino all'approvazione dei PUG ai sensi del comma 4, restano ferme le deleghe di cui agli articoli 5, comma 1, e 6 della l.r. 34/1992 nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 34/2008. 17.In caso di approvazione del PUG ai sensi del comma 14 prima dell'entrata in vigore del PPR, le deleghe di cui al comma 16 restano ferme fino all'adeguamento del PUG medesimo al PPR e comunque non oltre il termine di cui al comma 4. 18.In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 4 e 17, si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 30. 19. Nelle more dell'approvazione dei PUG e comunque non oltre il termine di cui al comma 4, i Comuni dotati di piano regolatore generale possono consentire, nel rispetto del d.m. 1444/1968, interventi in deroga al piano regolatore generale medesimo che abbiano le caratteristiche della riqualificazione dell'edificato di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 25 con incremento massimo del 20 per cento della volumetria dell'edificio, mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, previa deliberazione del consiglio comunale. Tale deliberazione attesta, altres, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento rispetto alle finalit di rigenerazione urbana di cui alla medesima lettera a) nonch il rispetto dell'accordo di cui al comma 20. Sulla proposta di deliberazione, nei casi in cui gli incrementi di cui a questo comma superino il 10 per cento del volume dell'edificio originario e comunque siano superiori a 100 mc, acquisito il parere vincolante della Commissione locale del paesaggio che si esprime, per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche con riferimento al paesaggio rurale non sottoposto a formale tutela e sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui al comma 20. 20.Fino all'approvazione del PPR gli interventi di cui al comma 19 possono essere consentiti in conformit al PPAR e alle condizioni e secondo le modalit e tempi previamente stabiliti mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della cultura. Dopo l'approvazione del PPR i medesimi interventi possono essere consentiti nel rispetto di quanto disciplinato dal PPR stesso. 21.Fatto salvo quanto previsto al comma 22, gli interventi di cui al comma 19 possono essere consentiti ove siano soddisfatte almeno due delle condizioni di seguito elencate, di cui perlomeno una tra quelle individuate nelle lettere a), b) e c): a)aumento della sicurezza delle costruzioni in termini di riduzione della vulnerabilit rispetto alle esondazioni fluviali e marine; b)miglioramento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente, se gi non obbligatorio per legge; c) riduzione di almeno il 20 per cento dell'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio (EPgl,tot) di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e al d.m. 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), rispetto alla situazione esistente al momento dell'intervento o raggiungimento del punteggio 2 secondo la Certificazione di sostenibilit energetico-ambientale degli edifici di cui alle Linee guida ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile); d)realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative); e) aumento di almeno il 20 per cento della superficie permeabile; f)demolizione con delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali; g)nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico e conseguimento del drenaggio urbano sostenibile; h)utilizzo di soluzioni basate sulla natura (NBS) nell'ambiente costruito; i)eliminazione delle barriere architettoniche, se non obbligatoria per legge. 22.Gli interventi di cui al comma 19, qualora comportino incrementi non superiori il 10 per cento del volume dell'edificio originario e comunque non superiori a 100 mc, possono essere consentiti ove sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui alle lettere c) e i) del comma 21. 23. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano a: a)edifici residenziali ubicati nelle zone omogenee B, fatta salva l'esclusione di cui alla lettera b) del comma 24, e, per le parti attuate e con abitabilit, nelle zone omogenee C di cui al d.m. 1444/1968 dei PRG vigenti; b)edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee B, fatta salva l'esclusione di cui alla lettera b) del comma 24, o, per le parti attuate e con agibilit, nelle zone omogenee D di cui al d.m. 1444/1968 dei PRG vigenti. In tale fattispecie consentito il mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati nelle suddette zone omogenee, a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici; c)edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilit, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonch gli immobili di propriet della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale, inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; d)edifici ubicati in zona agricola. In tale fattispecie, per gli edifici residenziali l'ampliamento consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi e per quelli costruiti prima del 1950 l'ampliamento medesimo consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche; e)aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto del Piano di gestione integrata delle aree costiere (Piano GIZC) di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa), alle condizioni e limiti ivi previsti. 24.Le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano a: a)edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in difformit dallo stesso, a esclusione di quelli che abbiano formato oggetto di sanatoria ai sensi del d.p.r. 380/2001; b)edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate ed edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee B, come individuati nell'accordo con il Ministero della cultura di cui al comma 20; c)grandi strutture di vendita di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attivit commerciale nella Regione Marche); d)edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 22/2021, circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi; e)edifici che abbiano gi usufruito delle premialit di cui alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attivit edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della medesima legge regionale e comunque nel rispetto di quanto previsto da questo articolo; f) aree definite a rischio idrogeologico, ivi incluse quelle classificate come aree di attenzione o da assoggettare a verifica, individuate dagli strumenti di pianificazione di settore di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006; g)edifici ricadenti nelle zone dei parchi e delle riserve naturali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in aree sottoposte a tutela paesaggistica; h)edifici ubicati nelle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale; i)edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico; l)edifici censiti dal PPAR per i quali consentito solo il restauro e il risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto riferito agli edifici individuati dal Comune come meritevoli di tutela sulla base della cartografia IGM 1892/1895. 25.Qualora gli interventi di cui al comma 19 prevedano la demolizione e la ricostruzione si applicano i primi due periodi del comma 1 ter dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001. 26. L'ampliamento di cui al comma 19 consentito purch preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore. 27.Per gli interventi di cui al comma 19 sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 e dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004, nelle more dell'approvazione del PPR, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal PPAR e dall'accordo con il Ministero della cultura di cui al comma 20. 28.I Comuni possono promuovere mediante avvisi pubblici, anche su base periodica o a scadenza calendarizzata, la presentazione di istanze finalizzate alla realizzazione di interventi di cui al comma 19 ai fini di poterle valutare congiuntamente con una medesima deliberazione consiliare. 29.Ai fini della l.r. 25/2017, per i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale medesima, ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia, continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 34/1992 richiamate dalla l.r. 25/2017, pur se abrogate da questa legge. 30.Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale vigente, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale in materia di aree naturali protette alle disposizioni di questa legge, la Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione assembleare competente e il CAL, le modalit di conformazione e adeguamento al PPR degli strumenti di pianificazione adottati dagli enti gestori delle medesime aree naturali, assicurando la partecipazione del Ministero della cultura ai relativi procedimenti. 31.Le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992, abrogate da questa legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente ai fini di cui a questo articolo nel rispetto di quanto ivi previsto. 32.Le disposizioni della l.r. 34/2008, abrogata da questa legge, continuano a trovare applicazione esclusivamente ai fini di cui ai commi 11, 16 e 17 di questo articolo, nel rispetto di quanto ivi previsto. 33.Alle domande presentate secondo le modalit e i termini di cui al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella medesima legge. 34.In relazione agli interventi in deroga o variante previsti da questo articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nota allart. 9, comma 1 Il testo dellarticolo 23 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionaledelle politiche abitative), il seguente: Art. 23 (Consiglio di amministrazione) - 1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche, di seguito denominato Consiglio di amministrazione, composto da sette membri e resta in carica cinque anni. Chi ha ricoperto l'incarico di componente per due mandati consecutivi non immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato. 2. I componenti sono eletti dall'Assemblea legislativa regionale con un'unica votazione. A tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti i sette candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti in modo da garantire comunque la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti. 3. La Giunta regionale con proprio atto costituisce il Consiglio di amministrazione ed individua tra i componenti il Presidente. 4. (Comma abrogato dallart. 2, comma 2, della l.r. 10 gennaio 2022, n. 1) 5. I candidati devono essere in possesso di uno o pi dei seguenti requisiti: a) esperienza maturata come amministratore locale; b) specifica esperienza amministrativa in enti pubblici o privati; c) specifica esperienza nel settore urbanistico, edilizio o giuridico; d) esperienza maturata nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. 6. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione secondo le modalit di cui al comma 2. Nota allart. 10, commi 1 e 2 Il testo vigente dellarticolo 18 della l.r. 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 18 (Indennit di residenza) - 1. Lindennit di residenza prevista dall'articolo 115 del r.d. 1265/1934 e dalla legge 221/1968, a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali determinata per ciascuna farmacia, in conformit a quanto previsto dallarticolo 17 dellAccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), di cui allIntesa nella Conferenza Stato-Regioni del 6 marzo 2025. 1 bis. Lindennit di cui al comma 1 non pu essere n superiore a euro 1.800,00 n inferiore allimporto dellonere dell'indennit di residenza di cui al primo comma dellarticolo 6 della legge 221/1968. 2.Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennit stabilita al comma 1. 3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare quella dell'intero Comune. 4.La misura dell'indennit di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere variati con la legge di stabilit regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio. Nota allart. 11, comma 1 Il testo del comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 27 marzo 2024, n. 5 (Interventi per la valorizzazione della figura e dell'opera di Federico II di Svevia come testimonianza illustre delle Marche), il seguente: Art. 3 (Comitato) - Omissis 2.Il Comitato in carica fino al 31 dicembre 2025. Omissis. Note allart. 12, commi 1 e 2 - Il testo vigente dellarticolo 29 della l.r. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, il seguente: Art. 29 (Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario) - 1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilit, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilit delle funzioni loro attribuite e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale, con particolare riferimento alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle aree di rispettiva competenza. Essi svolgono, altres, le ulteriori funzioni di cui agli articoli 3 e 3bis del d.lgs. 502/1992. 2.Nelle Aziende sanitarie territoriali il direttore generale coadiuvato anche da un direttore socio-sanitario con compiti di direzione e di coordinamento delle attivit di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3 septies del d.lgs. 502/1992, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari. Per il conferimento dell'incarico richiesto il possesso di laurea magistrale o specialistica o di diploma di laurea del vecchio ordinamento, non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di et e aver svolto per almeno cinque anni qualificata attivit di direzione in enti socio-assistenziali o socio-sanitari pubblici o privati. 3. Il direttore generale, nel rispetto dei requisiti e delle modalit previsti dalla normativa statale vigente, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti. 4.L'inserimento negli elenchi di idonei alle funzioni di direttore amministrativo e di direttore socio-sanitario, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), subordinato alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del medesimo d.p.r. 484/1997 o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato. 5. Nelle more dell'adozione dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale disciplina, nel rispetto del medesimo articolo, i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla costituzione degli elenchi regionali di idonei e al loro aggiornamento. 6.Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo stabilito dalla Giunta regionale secondo i parametri ed entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della Commissione assembleare competente. 7.Il trattamento economico del direttore socio-sanitario determinato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto della complessit delle funzioni esercitate. Il predetto trattamento pu essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. 8.Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore socio-sanitario esclusivo ed regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; tale contratto stipulato dal direttore generale sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale. 9.Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore socio-sanitario non possono effettuare pi di due mandati consecutivi nello stesso ente. Fine modulo Fine modulo - Il testo vigente dellarticolo 48 della l.r. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), cos come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata), il seguente: Art. 48 (Norme finali) - 1. Questa legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 502/1992. 2.Per quanto non previsto da questa legge, in materia di programmazione, contabilit e controllo degli enti del servizio sanitario regionale si applica la disciplina contenuta nella l.r. 47/1996. 3.L'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi, nata dalla fusione delle aziende ospedaliere Umberto I e G.M. Lancisi e G. Salesi, acquisisce, d'intesa con il Rettore dell'Universit Politecnica delle Marche, la denominazione di Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. 4.Dalla data di entrata in vigore di questa legge, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi si intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche. 5.A decorrere dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali: a)i riferimenti all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), alle zone territoriali dell'ASUR e alle aree vaste dell'ASUR contenuti nella normativa regionale si intendono effettuati alle Aziende sanitarie territoriali ovvero, nel caso in cui rilevi la competenza territoriale, all'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio; b)le designazioni, le nomine e le individuazioni di rappresentanti nell'ambito di comitati, commissioni od organismi collegiali comunque denominati, attribuite da leggi regionali vigenti all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sono effettuate dalle Aziende sanitarie territoriali d'intesa tra loro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa provvede la Giunta regionale. Restano ferme le designazioni, le nomine e le individuazioni gi effettuate alla data di entrata in vigore di questa legge; c)al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilit chimica multipla), le parole: su proposta elaborata dall'ASUR sono sostituite dalle seguenti: su proposta elaborata d'intesa dalle Aziende Sanitarie Territoriali. 6.Nella normativa regionale le parole piano sanitario, ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: Piano socio-sanitario regionale. 7.La Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 42, adotta le misure organizzative necessarie in riferimento alle strutture istituite presso l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) ai sensi delle seguenti disposizioni: a)articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 40 (Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare); b)articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 9 (Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete mellito); c)articolo 4, comma 2, della legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 (Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico). 8.Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2014, le parole: , secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, della l.r. 13/2003 sono sostituite dalle seguenti: in modo da favorirne la coincidenza con gli ambiti dei distretti sanitari. 9.Al fine dell'attuazione del processo di riforma di cui a questa legge, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2014 come modificato da questa legge, la delimitazione degli ambiti territoriali sociali di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), gi costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge regionale, resta invariata fino al 31 dicembre 2026. 10.Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una o pi proposte di legge finalizzate al coordinamento formale delle norme regionali vigenti in materia sanitaria con le disposizioni di questa legge e contenenti le eventuali disposizioni integrative e correttive che si rendano necessarie od opportune. _________________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 12 dicembre 2025, n. 14; * Relazione della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 22 dicembre 2025; * Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 18 dicembre 2025; * Parere espresso dal Consiglio regionale delleconomia e del lavoro; * Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n. 7. ____________________________________________ Legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 concernente: Bilancio di previsione 2026/2028 Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese) 1. Per lesercizio finanziario 2026, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 6.115.790.276,31 e di cassa per euro 8.796.153.134,12 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 6.115.790.276,31 e pagamenti per euro 8.792.176.003,84 in conformit agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. 2. Per lesercizio finanziario 2027 sono previste entrate di competenza per euro 5.264.599.737,45 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.264.599.737,45 in conformit agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. 3. Per lesercizio finanziario 2028 sono previste entrate di competenza per euro 5.003.208.202,61 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.003.208.202,61 in conformit agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge. Art. 2 (Allegati al bilancio) 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio: a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1); b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2); c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3); d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4); e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5); f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6); g) Equilibri di bilancio (allegato 7); h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8); i) Prospetti concernenti la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 9); j) Composizione dellaccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 10); k) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11); l) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12); m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13); n) Tabella dimostrativa del disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14); o) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026/2028 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio - Tabella A (allegato 15); p) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16); q) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17); r) Elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (allegato 18); s) Nota integrativa (allegato 19); t) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 20). Art. 3 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile) 1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nellAllegato 18 di questa legge riportato lelenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, redatto ai sensi dellarticolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), linclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice. Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate) 1. Sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, laccertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione medesima, di ogni altra somma e provento dovuti per lanno 2026, in relazione allo stato di previsione delle entrate. Sono altres autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2027 e 2028. Art. 5 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti dello stato di previsione delle spese) 1. autorizzata lassunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione delle spese di cui allarticolo 1. 2. autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione delle spese per lanno 2026 di cui allarticolo 1. 3. La Giunta regionale autorizzata ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili. 4. Ai sensi del comma 1 dellarticolo 38 del d.lgs. 118/ 2011, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A (Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026/ 2028 quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio), allegata a questa legge, nei limiti degli importi ivi indicati. Art. 6 (Disposizioni in merito alla quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione) 1. Per lanno 2026 autorizzato, ai sensi del comma 8 dellarticolo 42 e del paragrafo 9.2 dellAllegato n. 4/2 del Principio contabile applicato della contabilit finanziaria del d.lgs. 118/2011, lutilizzo anticipato di una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto del 2025 di cui allAllegato 8 a questa legge, pari ad euro 25.720.311,31 e di una quota accantonata per euro 7.631.940,51. 2. Le quote di avanzo vincolato relative alle economie al 31 dicembre 2025 derivanti dalle risorse di cui allarticolo 14 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dellarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e modifiche normative), per il servizio di raccolta e gestione delle macerie conseguenti al sisma 2016 sono iscritte, nellanno 2026, per euro 200.000,00 a carico della Missione 11, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 e sono destinate alla copertura di oneri concernenti le attivit previste dallarticolo 28 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Art. 7 (Fondi di riserva) 1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 Fondi di riserva, iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 521.250,74 nellannualit 2026, per euro 395.091,09 nellannualit 2027 e per euro 440.446,79 nellannualit 2028. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui allelenco Spese obbligatorie allegato a questa legge (Allegato 12). 2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 Fondi di riserva, iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per euro 200.000,00 nellannualit 2026, per euro 200.000,00 nellannualit 2027 e per euro 200.000,00 nellannualit 2028. Lelenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste allegato a questa legge (Allegato 13). 3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 Fondi di riserva iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 390.000.000,00 annualit 2026. 4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per limputazione di atti di spesa. Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui gi autorizzati negli anni precedenti) 1. Ai sensi del comma 2 dellarticolo 40 del d.lgs. 118/2011, autorizzato per lanno 2026 il ricorso al debito per far fronte a effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per limporto di euro 281.850.126,45, derivante dal risultato presunto di amministrazione dellesercizio 2025 da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio 2026/2028, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2025. 2. Con riferimento allautorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per lesercizio 2026 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui: a) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2023 nellimporto di euro 25.294.249,59; b) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2024 nellimporto di euro 24.388.330,08; c) per la copertura del disavanzo del bilancio dellanno 2025 nellimporto di euro 232.167.546,78. Art. 9 (Autorizzazione allindebitamento per nuovi investimenti del triennio 2026/2028) 1. Nel triennio 2026/2028 per la copertura degli interventi di investimento autorizzata la contrazione di mutui e/o lemissione di prestiti obbligazionari per limporto complessivo di euro 379.836.281,47 di cui euro 150.529.629,01 nel 2026, euro 118.360.930,79 nel 2027 ed euro 110.945.721,67 nel 2028, nel rispetto della normativa statale vigente. Art. 10 (Modalit e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per lemissione di prestiti obbligazionari) 1. La Giunta regionale autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui, allemissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino allimporto massimo di euro 661.686.407,92 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale altres autorizzata a ristrutturare lesistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalit delle forme di finanziamento di cui a questo comma. 2. Lonere relativo alle rate di ammortamento derivanti dallutilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nellambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2. 3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2028 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. Art. 11 (Variazioni di bilancio) 1. Le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalit previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011. 2. La Giunta regionale autorizzata ad apportare, con provvedimenti amministrativi da trasmettere al Consiglio - Assemblea legislativa regionale, le variazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 51 del d.lgs. 118/2011. Art. 12 (Dichiarazione di urgenza) 1. Questa legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2026. La presente legge regionale pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 30 dicembre 2025 Il Presidente della Giunta regionale (Francesco Acquaroli) _____________________________________________________________________ AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALLINFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON LAGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE. N O T E Fine modulo Note allart. 3, comma 1 - Il testo dellarticolo 71 bis della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), il seguente: Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione) - 1. I regolamenti per la gestione dei beni della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare pu, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le procedure di acquisto o di vendita gi regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto. - Il testo dellarticolo 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il seguente: Art. 58(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali) - 1.Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonch di societ o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cos redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di propriet dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2.L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di societ o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformit agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo3delladirettiva 2001/42/CEe al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 3.Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della propriet, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previstidall'articolo 2644 del codice civile, nonch effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4.Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivit di trascrizione, intavolazione e voltura. 5.Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6.La procedura prevista dall'articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dallalegge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3 bis del citato decreto legge n. 351 del 2001sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7.I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui allalegge 24 dicembre 1993, n. 560. 8.Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degliarticoli 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dallalegge 23 novembre 2001, n. 410. 9.Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonch alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dallalegge 23 novembre 2001, n. 410. 9 bis.In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, pu essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. - Il testo degli articoli 12 e 53 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il seguente: Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale) - 1.Le cose indicate allarticolo 10, comma 1, che siano opera di autore non pi vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformit di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalit di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalit per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5.Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati trasmessa ai competenti uffici affinch ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6.Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7.L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformit agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8.Le schede descrittive degli immobili di propriet dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalit di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10.Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 10 bis.In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni. 10 ter.Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10 bis valutabile ai fini della responsabilit disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 53 (Beni del demanio culturale) - 1.I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, n formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalit previsti dal presente codice. Nota allart. 5, comma 4 Il testo del comma 1 dellarticolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 38(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria) - 1.Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. Omissis Note allart. 6, commi 1 e 2 - Il testo del comma 8 dellarticolo 42 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 42(Il risultato di amministrazione) - Omissis 8.Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalit cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a s stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivit soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. Omissis - Il testo dellarticolo 14 della l.r. 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1 provvedimento) e modifiche normative), il seguente: Art. 14 (Riconoscimento debito fuori bilancio) - 1.Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio inerente il debito per le spese sostenute per la gestione delle macerie pubbliche a seguito degli eventi sismici 2016 ovvero per il servizio di raccolta e gestione per euro 9.127.611,22, per l'utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento del servizio per euro 48.800,00 e per l'indennit di occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, del sito di deposito temporaneo di Monteprandone per euro 422.427,02. 2.Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2022/2024, annualit 2022, nella Missione 11, Programma 02, Titolo 1, a carico dei capitoli: 2110210062 per euro 9.127.611,22; 2110210063 per euro 48.800,00, 2110210064 per euro 422.427,02. - Il testo dellarticolo 28 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il seguente: Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici) - 1.Allo scopo di garantire la continuit operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1 settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 2.I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto. 3. Il piano di cui al comma 2 redatto allo scopo di: a)fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; b)individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivit da porre in essere per la pi celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; c)assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilit di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati; d)operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento; e)limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali. 3 bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario pu aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata. 4.In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonch quelli derivanti dalle attivit di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonch da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006. 5.Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonch quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorit, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivit culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative gi all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni. 6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le predette attivit di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivit di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalit previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provveder alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali. 6 bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonch di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivit di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalit indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5. 7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2025, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1 settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2025, e possono detenere i rifiuti gi trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2025 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneit e compatibilit dell'impianto, senza che ci determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivit che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le modalit di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonch dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 7 bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ridotto a quindici giorni. 8.I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altres a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonch il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gi allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimit, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti. 10.Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attivit di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonch da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivit culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanit (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e gestito secondo le modalit di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanit pubblica dell'azienda unit sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanit pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivit di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unit sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivit culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 13.Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuit, delle attivit di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidariet dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002. 13 bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13 ter a 13 octies del presente articolo. 13 ter.In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, fino al 31 dicembre 2025, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13 quater.Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13 bis il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore il soggetto al quale il produttore pu affidare detti materiali. 13 quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13 bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto. 13 sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13 bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13 ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13 septies.In deroga al comma 2 dell'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13 ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 13 octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13 bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41 bis del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo. Note allart. 7, commi 1, 2 e 3 - Il testo della lettera a) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonch quelle cos identificative per espressa disposizione normativa; omissis - Il testo della lettera b) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: omissis b) nella parte corrente, un fondo di riserva per spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuit; omissis - Il testo della lettera c) del comma 1 dellarticolo 48 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 48 (Fondi di riserva) - 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: omissis c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3. Omissis. Nota allart. 8, comma 1 Il testo del comma 2 dellarticolo 40 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 40(Equilibrio di bilanci) -Omissis 2.A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, pu essere coperto con il ricorso al debito che pu essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Omissis Note allart. 11, comma 2 - Il testo del comma 1 dellarticolo 16 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 16 (Flessibilit degli stanziamenti di bilancio) - 1.Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione. Omissis - Il testo dellarticolo 51 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente: Art. 51(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale) -1.Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione pu essere oggetto di variazioni autorizzate con legge. 2.Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonch per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalit della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione; d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni; e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4; f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b); g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti; g bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti gi stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestivit dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalit stabilite daldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 3.L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalit con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 4.Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalit previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonch le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento gi autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilit della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione pu altres variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi gi programmati per spese di investimento. 5.Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza. 6.Nessuna variazione al bilancio pu essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a); b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalit previste dal principio applicato della contabilit finanziaria; c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni gi assunte agli esercizi in cui sono esigibili; e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali; f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gi assunte e, se necessario, delle spese correlate; g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d); h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 7.I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale. 8.Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo. 9.Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altres trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. 10.Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1gennaio 2015. ________________________________________ NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 15 dicembre 2025, n. 15; * Relazione della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 18 dicembre 2025; * Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 27 giugno 2025; * Parere espresso dal Consiglio regionale delleconomia e del lavoro; * Deliberazione legislativa approvata dallAssemblea legislativa regionale nella seduta del 23 dicembre 2025, n 7.